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Omesso visto e compensazioni: parla la Corte di Cassazione     

Cosa succede se il contribuente omette in dichiarazione l'apposizione del visto del professionista per i crediti vantati? Risponde la Cassazione in merito.

Omesso visto e compensazioni

Il Visto di conformità permette di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie. Con l’apposizione del visto di conformità, il professionista attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili.

Ma cosa succede se ci si dimentica di compilare l’apposita sezione per il visto in sede dichiarativa?

A questo quesito ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25736 del 01/09/2022 stabilendo che la mancata presenza del visto di conformità del professionista rappresenta una violazione meramente formale e quindi non soggetta a sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

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Perché la Cassazione ha ritenuto il mancato visto un errore formale?

Esaminando l’ordinanza viene evidenziato che:

  • L’utilizzo da parte del contribuente di un credito sprovvisto di visto di conformità, classificato come indebito utilizzo da parte dell’Agenzia, non va a contestare la titolarità del credito stesso rispetto alla sua entità, sussistenza e /o liquidità. Si tratta per i Giudici della Corte Suprema di un utilizzo anticipato del credito tributario;
  • La mancata opposizione del visto in sede dichiarativa non comporta una condotta fraudolenta e non arreca alcun danno monetario nei confronti delle casse erariali.

Quindi, la mancata apposizione del visto di conformità non arreca alcun impatto né a livello di determinazione e/o di versamento della sanzione applicata.  

Ma a cosa serve apporre il visto di conformità in dichiarazione?

La funzione del visto di conformità è semplice, ovvero assicurare all’Agenzia un controllo anticipato dell’esistenza dei crediti tributari sorti in sede dichiarativa e loro successivo utilizzo a compensazione con i debiti tributari vantati dal contribuente.

Il visto deve essere rilasciato da un professionista abilitato che tramite l’analisi documentale del contribuente, conferma l’esistenza del credito vantato.

Ma quindi perché la Cassazione lo ritiene un mero errore formale?

Secondo il D.lgs. 472/1997 all’ex art. 6, comma 5-bis, affinché una violazione risulti meramente formale occorre che la violazione accertata non arrechi un pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo da parte dell’Agenzia e, nello stesso tempo, non vada ad incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e del versamento dei tributi.

Per tali ragioni, la sola mancata apposizione del visto non può produrre in capo al contribuente l’irrogazione da parte dell’Agenzia di sanzioni in quanto il credito è comunque esistente e oggetto di futura compensazione.

Ma se il contribuente si accorge prima del controllo della mancanza del visto?

Se il contribuente, prima dell’inizio dell’attività di controllo da parte di Agenzia, si accorge di aver omesso l’indicazione del visto di conformità da parte del professionista può regolarizzare la sua posizione tramite regolarizzazione spontanea.

Il contribuente non dovrà far altro che rinviare nei termini la dichiarazione interessata con l’applicazione del visto.

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