
All’Art.1 commi 2-4 della legge 234/2021 è stato modificato l’Art.11 comma 1 del TUIR per quanto riguarda le nuove aliquote irpef 2022 e i relativi scaglioni di reddito a riferimento e le detrazioni spettanti.
Scopriamo cosa cambia dall’anno fiscale 2022
Quali sono le nuove aliquote IRPEF 2022 previste dall’Art.1?
Le nuove aliquote, che andranno a sostituire le precedenti cinque rimaste in vigore fino al 31 dicembre 2021, sono quattro e si identificano nelle seguenti percentuali: 23%, 25%, 35% e 43%.
Ma quali erano le precedenti?
Le precedenti aliquote erano: 23%, 27%, 38%, 41% e 43%. Come si può vedere la prima e l’ultima sono rimaste invariate. Al contrario le altre tre aliquote sono state oggetto della nuova rimodulazione del regime di tassazione che ha eliminato di fatto l’aliquota del 41%.

Oltre all’aliquote, cosa cambia?
Con la modifica delle aliquote, l’Art.1 della Legge di Bilancio 2022 ha di conseguenza modificato gli scaglioni previgenti, ai quali le nuove percentuali si applicano portando il numero degli stessi da cinque a quattro.
I nuovi scaglioni sono stati così definiti:
Andando a sostituire i precedenti scaglioni:
Ma l’Art. 1 prevede altre modifiche?
La risposta è sì. Sempre nell’Art. 1 al comma 2 viene trattato il nuovo regime di detrazione d’imposta in base alle tipologie reddituali per i lavoratori dipendenti ed assimilati. Dal 1° gennaio 2022 le detrazioni verranno così calcolate, dove x rappresenta il reddito complessivo:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
≤ € 15.000 | € 1.880 |
€ 15.000 ≤ x ≤ € 28.000 | € 1.910 + 1.190*(28.000-x)/13.000 |
€ 28.000 ≤ x ≤ € 50.000 | € 1.910*(50.000-x)/22.000 |
Nel primo caso l’ammontare della detrazione non potrà essere inferiore a € 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato di contro a € 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
Nel secondo e terzo caso la detrazione può essere aumentata di € 65 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma non a € 35.000.
Per le detrazioni sui redditi da pensione le nuove regole che partono dal 1° gennaio 2022 sono le seguenti:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
≤ € 8.500 | € 1.950 |
€ 8.500 ≤ x ≤ € 28.000 | € 700 + 1.255*(28.000-x)/19.500 |
€ 28.000 ≤ x ≤ € 50.000 | € 700*(50.000-x)/22.000 |
Riguardo il primo caso l’ammontare della detrazione non potrà essere inferiore a € 713.
Nel secondo caso la detrazione può essere aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 25.000 ma compreso entro i € 28.000.
Per le detrazioni sui redditi da lavoro autonomo e altri redditi le nuove regole che partono dal 1° gennaio 2022 sono le seguenti:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
≤ € 5.500 | € 1.265 |
€ 5.500 ≤ x ≤ € 28.000 | € 500 + 765*(28.000-x)/22.500 |
€ 28.000 ≤ x ≤ € 50.000 | € 500*(50.000-x)/22.000 |
Considerando il secondo caso, ad esempio, la detrazione può essere aumentata di € 50 se il reddito complessivo è superiore a € 11.000 ma non a € 17.000.
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