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ISA: Indici Sintetici di Affidabilità

Dal 2018 la compilazione del modello ISA ha sostituito la presentazione degli studi di settore. Vediamo le principali novità in vista dell’invio della dichiarazione dei redditi 2022.

ISA: Indici sintetici di Affidabilità
ISA: Indici sintetici di Affidabilità

Gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) sono degli indici basati sull’elaborazione di dati e di informazioni relativi a più periodi d’imposta che misurano l’affidabilità fiscale dei contribuenti, in termini di normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale. Gli ISA danno un punteggio al contribuente, che va da 1 a 10, per esprimere questa affidabilità.

Sono stati istituiti nel 2018 dall’art.9-bis del D.lg. 50/2017 a sostituzione degli studi di settore e sono rivolti agli esercenti di impresa, arti o professioni.

A cosa servono gli ISA?

Gli ISA sono stati istituiti con lo scopo di accertare i comportamenti fiscali dei contribuenti e riconoscere al contempo agli stessi benefici premiali. Con la loro introduzione, il legislatore ha inteso superare lo strumento presuntivo basato sui dati, contabili e non, dichiarati dai contribuenti, facendo tesoro dell’orientamento costante della giurisprudenza in base al quale il semplice scostamento dagli studi di settore non costituiva presunzione grave, precisa e concordante in grado di rendere legittimo l’accertamento.

 

Scopo principe degli ISA è quindi l’emersione spontanea delle basi imponibili, lo stimolo verso l’assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

Gli ISA vengono comunicati in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale.

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Quali sono i regimi premiali previsti per gli ISA 2022?

Una prima premialità riconosciuta al contribuente che compila il modello ISA è quella ai fini della sospensione nel giudizio tributario. In particolare, con la Legge 130/2022 (Legge per la riforma tributaria) si è introdotta una disposizione specifica all’interno dell’art. 47, comma quinto del D.lgs. 546/92 che prevede, per ottenere la sospensione dell’atto impugnato davanti alle Corti di Giustizia Tributaria, l’esonero alla presentazione di idonee garanzie da parte del contribuente per coloro che presentano “bollino di affidabilità fiscale”, ovvero i soggetti ISA ai quali è stato affidato un punteggio almeno di 9 negli ultimi tre periodi d’imposta. La norma si applica alle sospensioni concesse a partire dal 16 settembre.

Ma quindi, che vantaggi permette un indice ISA alto?

Con un indice ISA alto, il contribuente può:

  • Essere esonerato dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e imposte dirette/IRAP –> punteggio pari o superiore a 8;

  • Esonero dell’apposizione del visto di conformità, o dalla presentazione della garanzia, per i rimborsi d’imposta –> punteggio pari o superiore a 8;

  • Esclusioni dalla compilazione dei dati

Quali sono le eslusioni dalla compilazione dei dati ISA?

L’art.3 del D.M. 21 marzo 2022 ha previsto delle esclusioni dall’applicazione degli ISA:

  • Inizio o cessazione dell’attività, oppure una condizione di non normale svolgimento della stessa;
  • Aver dichiarato per il 2021 ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici;
  • Aver dichiarato per il 2021 ricavi o compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;
  • Appartenenza al regime forfettario agevolato, al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o altre tipologie di criteri forfettari;
  • Esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA qualora l’importo dei ricavi non rientri tra le attività prese in considerazione dall’indice relativo all’attività prevalente;
  • Società cooperative, consortili e consorzi che operano a favore di imprese socie o associate;
  • Appartenenza ad un gruppo IVA.

Inoltre, gli ISA non si applicano alle società che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto a quello del 2019. Questi soggetti sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Inoltre, il D.M. 29 aprile 2022 ha aggiunto ulteriori cause di esclusione per l’anno d’imposta 2021 in associazione alla crisi epidemiologica COVID 19 per le attività che esercitano uno dei codici ATECO elencati nel Decreto e per coloro che hanno aperto la partita IVA nel gennaio 2019.

 

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