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Scopriamo assieme a Studio Negretti in cosa consistono i regimi OSS e IOSS.

Dal 1° luglio 2021 è stata ampliata la platea di attività rientranti in nei regimi OSS e IOSS.

I due nuovi regimi, attivabili su opzione del contribuente, introducono un sistema di assolvimento dell’IVA digitalizzato e centralizzato semplificando tutti gli adempimenti relativi alle vendite UE nei confronti dei privati e importazioni da paesi extra UE a privati.

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In cosa consistono i regimi  OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)?

L’opzione dei due regimi permette l’esonero da parte delle aziende di nominare un rappresentante fiscale in ogni singolo paese europeo dove si effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, il quale andrebbe poi a redigere la dichiarazione IVA in nome e per conto del rappresentato.

L’operatore economico che svolge la propria attività verso i consumatori privati nel campo della vendita a distanza o che eroga servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici può aderire ai regimi registrandosi telematicamente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate “REGIMI IVA MOSS, OSS e IOSS”.

Dal 1° luglio 2021 sono quindi cambiate le regole in ambito di adempimenti IVA per queste tipologie di vendite verso consumatori finali (B2C) ed è stata introdotta una unica soglia cumulativa di € 10.000,00 oltre alla quale cambia il trattamento IVA del venditore.

Ma tutte le prestazioni di servizi e vendita a distanza concorrono a formare la soglia?

La risposta è sì. Per semplificare il concetto se un soggetto passivo italiano con la propria impresa di commercio elettronico vende a privati dei videocorsi per € 5.000,00 e gadget per € 2.000,00 in Germania, videocorsi in Austria per € 4.000,00 e in gadget in Portogallo per € 1.000,00 sommando tutte le vendite e prestazioni effettuate al di fuori del territorio nazionale si supera il limite imposto per l’adesione al regime OSS e IOSS, portando così il soggetto passivo italiano a dover applicare sulle diverse operazioni l’aliquota IVA prevista in ogni paese affidandosi o ad un rappresentante fiscale in ogni paese oppure registrandosi al regime OSS/IOSS.

Ma una volta superata la soglia il regime si applica anche alle operazioni antecedenti?

La risposta è no. Tutte le operazioni eseguite nel periodo anteriore alla registrazione al regime OSS e IOSS non vedono l’applicazione dell’IVA che verrà quindi applicata a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia.

Grazie alla registrazione, le amministrazioni finanziare di ogni paese europeo potranno ricevere i dati relativi alle dichiarazioni IVA trimestrali dal sistema telematico centralizzato ottemperando così alle modalità di riscossione e ripartizione dell’imposta. Gli effetti della registrazione al regime OSS/IOSS si producono dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui l’operatore economico ha comunicato allo stato membro di identificazione la propria registrazione. Si rientra comunque nel regime anche se si effettuano vendite anteriormente al primo giorno del trimestre successivo comunicando, entro il decimo giorno del mese successivo alla prima cessione, la propria attività allo stato interessato.

Ma l’IVA calcolata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi con il regime OSS e IOSS rientra nella liquidazione IVA periodica ordinaria?

Assolutamente no, le operazioni verso paesi membri rimangono distinte da quelle interne generando quindi due comunicazioni/dichiarazioni IVA: quella periodica ordinaria del proprio Stato di appartenenza e quella relativa alle vendite estere, per singolo paese. Anche il versamento e la liquidazione sono separate, proprio per evitare una doppia comunicazione e doppio assolvimento dell’imposta in più paesi.

 

Lo Studio Negretti rimane a disposizione per assistere chiunque voglia registrarsi al portale Regime IVA OSS e IOSS.

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