
Il Decreto Aiuti – Quater ha modificato la percentuale di detrazione a favore delle spese in ambito di ristrutturazioni edilizie compiute dal contribuente
Con il Decreto-legge 176/2022 (Decreto Aiuti – Quater) sono state introdotte nuove modifiche alla disciplina in materia di Superbonus prevista all’art.119 del DL 34/2020. La manovra inserita nel Decreto ha previso una “revisione” della percentuale di detrazione che passa dal 110% al 90%. Il cambiamento entrerà in vigore dal 2023, con delle eccezioni e normando anche la fattispecie delle detrazioni in tema di “villette”.
Vediamo quali.
Con le modifiche del comma 8 – bis dell’art.119 DL 34/2020, il Governo ha disposto che gli interventi effettuati da:
La detrazione spettante è pari a:
L’art.9 del Decreto Aiuti – Quater ha stabilito che la detrazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 non trova applicazione, riconoscendo quindi l’aliquota al 110%, per gli interventi che:
Il Decreto ha previsto una ulteriore agevolazione per la detrazione delle spese sostenute sulle cosiddette “villette”. Si tratta di abitazioni unifamiliari o “funzionalmente indipendenti con uno o più accessi esterni autonomi”. Inizialmente il Superbonus spettava solamente a chi sosteneva le spese agevolate dall’art.119 DL 34/2020 entro il 30 giugno 2022 oppure entro il 31 dicembre 2022 se fossero stati eseguiti almeno il 30% dei lavori entro il termine del 30 settembre 2022.
Con l’entrata in vigore del Decreto Aiuti – Quater la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, tenendo ferma la condizione di esecuzione di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Al di fuori di quanto sopra esposto, le agevolazioni da applicare sono quelle richiamate a inizio articolo.
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