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Credito d'imposta: Energia e Gas

Il Decreto Aiuti -- Ter ha esteso la possibilità di calcolo del credito per le spese sostenute per energia e gas nei mesi di ottobre e novembre

Per contrastare il continuo aumento del costo dell’energia e del gas, il Decreto Aiuti – ter (Decreto-legge 23 settembre 2022 nr.144) ha esteso la possibilità di calcolare il credito d’imposta per energia e gas per i mesi di ottobre e novembre su quanto speso nel III° trimestre 2022.

Il credito è stato esteso sia alle imprese energivore/gasivore che a quelle non energivore/non gasivore. Andiamo a capire come calcolare e quale è l’ammontare del credito.

Ma cosa si intende per imprese energivore/gasivore?

Le imprese energivore e gasivore sono quelle imprese che hanno un grosso consumo di energia e gas il cui costo incide in maniera importante sul proprio fatturato. Si tratta di grandi aziende ma anche di PMI.

Per riconoscere se un’impresa è energivora o gasivora si guarda ai livelli di consumo. Per l’energia il livello di consumo deve essere uguale o maggiore a 2,4 Gwh (giga watt) mentre per il gas il consumo deve essere superiore a 1 milione di smc/annui.

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Ma perché viene fatta questa distinzione?

La distinzione in energivora e non o in gasivora e non è fatta in funzione alle percentuali di riconoscimento del credito d’imposta sui consumi energetici e di gas.

Quali sono quindi le percentuali previste dal Decreto Aiuti – ter?

L’agevolazione prevista per le imprese energivore e gasivore sono:

  • 40% del costo per kWh della componente energia in bolletta acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che si sia verificato un aumento del 30% del costo medio al kWh nel III° trimestre 2022 rispetto a quello sostenuto nel III° trimestre 2019
  • 40% del costo della spesa sostenuta per l’acquisto di gas effettivamente consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che si sia verificato un aumento del 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferiti al III° trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI – GAS) rispetto al prezzo medio corrispondente nel III° trimestre 2019

 

Per le imprese non gasivore e non energivore, l’agevolazione è la seguente:

  • 30% del costo per kWh della componente energia in bolletta acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che si sia verificato un aumento del 30% del costo medio al kWh nel III° trimestre 2022 rispetto a quello sostenuto nel III° trimestre 2019
  • 40% del costo della spesa sostenuta per l’acquisto di gas effettivamente consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che si sia verificato un aumento del 30% del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferiti al III° trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI – GAS) rispetto al prezzo medio corrispondente nel III° trimestre 2019

Attenzione!! Se dal 2019 al 2022 non si è mai cambiato il fornitore dell’energia/gas e il contratto/utenza si può richiedere al fornitore tramite pec la quantificazione del valore del credito spettante.

Ma come può essere utilizzato il credito ottenuto?

L’utilizzo previsto per questi crediti è quello della compensazione entro il 31 marzo 2023. Il contributo derivante non concorrerà alla formazione del reddito d’impresa né dell’imponibile IRAP. I crediti sono inoltre cedibili per interno ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di una successiva cessione e sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno per oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto dal cessionario.

 

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